COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

                       "RESIDENCE GOLDEN HILL 3" CONTRADA BURGIO"


T I T O L O   I -- COSTITUZIONE

ART. l -- Costituzione del Condomìnio



E' costituito il condominio relativamente alle sottoelencate parti comuni a tutti i condomini nel residence
 realizzato dalla CO.E.S.I. S.R.L. -- COSTRUZIONI EDILIST RADALI INDUSTRIALI S.R.L. --
In territorio di TRABIA Contrada Burgio, foglio 13 particelle 16-- l 9--57--11O, giusta piano
di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Trabia con delibera n. 6 del 1/2/ 19 80
Il residence nel complesso è costituito da n.   lotti sui quali sono state realizzate villette con diverse
unità abitative ed ognuna di tali unità con corte annessa. I proprietari di ogni singola unità abitativa
fanno parte del condominio.
Ogni persona fisica, società o ente chiamato condominio può essere  proprietario di una o più unità immobiliare.
Ciascun condomino è obbligato a sottostare a quanto stabilito nel presente regolan1ento sia in via
reale che personale e tanto in proprio che per i suoi successori o aventi causa per qualsiasi titolo.

                T I T O LO Il -- PARTI COMUNI



ART. 2 -- Comproprietà
Sono di proprietà comune indivisibile ed irrinunciabile a tutti i condomini :
a) le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere, la fossa IMO F, le condutture idriche,
elettriche e telefoniche, l'impianto di illuminazione.
b) E' riservato esclusivamente ai condomini del GOLDEN HILL 3 l'uso ,delle due
piscine costruite a valle del Residence. L'uso delle due piscine e del campo da tennis verrà
devoluto, da parte della COESI, con atto di liberalità e in perpetuo, esclusivamente
ai condomini del residence GOLDEN H1LL 3. Detto uso perpetuo avviene così come
dette strutture risultano realizzate e recintate e che verranno indicate in apposita piantina
allegata al regolamento condominiale.
c) Le opere le installazioni, i manufatti di qualsiasi genere con esclusione di quanto escluso
 per titolo e atti richiamati in esso è per legge.
d) Sono di proprietà individuale ed esclusiva del condomino le singole unità immobiliari
ed i loro annessi, le tubazioni, scarichi, condutture fino al congiungimento con quelle generale
comuni e quindi sono a carico di ciascun condomino le loro manutenzioni e riparazioni anche
 per prevenire e riparare eventuali danni a terzi.
L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di una unità immobiliare si intendono efficaci di diritto
solo per la quota delle parti dell'edificio di stretta competenza di detta unità, i1nmobiliare
di esclusiva proprietà del condominio.
Ciascun condominio non potrà apportare alla singola unità abitativa trasfomazioni che
 possono alterare
l'aspetto architettonico e cosi i singoli condomini hanno l'obbligo dì rispettare le
deliberazioni dell'assemblea circa la conservazione delle singole unità abitative in perfetta
uniformità di consistenza ed estetica con il complesso intero.


             T I T O L O III •• AMMINISTRAZIONE



ART. 3° •· L,amministrazione del condominio per quanto riguarda le parti ed i servizi
generali è affidata ad un Amministratore nominato annualmente dall' Assemblea tra tutti i
condomini o tra terzi estranei al condominio a titolo gratuito, salvo diversa
disposizione dell'Assemblea, ed è rieleggibile, ma può essere revocato dall'Assemblea
in qualunque tempo. ·..­
ART. 4°-- Nei limiti delle attribuzioni stabilite dal vigente codice civile l'Amministratore
ha la rappresentanza di tutti i condomini e può agire in giudizio contro i condomini stessi
e contro terzi.
ART. 5° -- L'Amninistratore deve eseguire le delibere dell'Assemblea e curare l'osservanza
del presente regolamento, vigilare sul buon andamento generale e stilla manutenzione
delle cose comuni. Egli ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta
l'anno nel mese di gennaio sopratutto per la presentazione e
l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno trascorso e di assemblee straordinarie,
l'Amministratore potrà convocarle quando lo riterrà necessario o quando verranno
richieste da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto delle singole
unità abitative.
ART. 6° -- L' Amministratore deve riscuotere i contributi dei condomini ed erogare
le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per l'esercizio
delle cose comuni.
ART. 7° -- L'Amministratore deve tenere tutte le quietanze e spese giustificative relative
 ad ogni pagamento effettuato nonchè il registro dei verbali, il libro di cassa,
l'elenco dei proprietari con le loro indicazioni anagrafiche e gli estremi del titolo di acquisto
delle unità immobiliari (tale elenco sarà fornito per la prima volta dalla ditta costruttrice),
un inventario delle cose mobili e delle attrezzature di proprietà comune. .
ART. 8° -- L'Amministratore può provvedere a far eseguire opere di carattere urgente
di manutenzione straordinaria con ì fondi di cui infra si dirà ma in tal caso deve
riferire all' Assemblea alla prima convocazione.
ART. 9° -- L'Amministratore alla fine di ciascun esercizio deve rendere conto
all'Assemblea della sua gestione. Tale obbligo gli compete anche nel caso di revoca
oppure di dimissioni nel corso dell'esercizio e deve essere eseguito entro quindici
giorni dalla revoca o dimissioni.  Per quanto non previsto, sulla attribuzione
all'Amministratore di condominio, valgono le norme di cui agli Art.1129 e segg.


TITOLO IV-,ASSEMBLEA



ART. 1 O°  L'Assemblea si deve riunire, in via ordinaria, non oltre trenta giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, che si chiude annualmente i-l 31 Dicembre,
per l'esame e per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ed
annesso progetto di ripartizione delle contribuzioni. L'Assemblea è convocata a cura
dell'Amministratore mediante avviso individuale da inviarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno cinque giorni prima della data fissata.
All'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria devono essere allegate copie
del rendiconto, del bilancio di previsione e del riparto delle spese.
Tale avviso può essere anche notificato a mani del condominio o di un proprio
familiare convivente che dovrà sottoscrivere una copia per ricevuta.
L' avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, gli argomenti da
sottoporre all'Assemblea e la data della eventuale adunanza in seconda convocazione
da fissarsi a norma dell'Art. 1136 del C.C.
Nel caso manchi I' Amministratore e nel caso che questi non provveda alla
convocazione dell'Assemblea straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta,
l'Assemblea può essere .,. convocata ad iniziativa di ciascun condomino
ART.11° -•-l convenuti all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, trascorsi quindici minuti
dall'ora fissata, nomineranno di volta in volta un Presidente ed un Segretario,
scegliendoli fra i partecipanti alla riunione escluso l'Arnnunistratore.
Ogni condomino ha il diritto di farsi rappresentare nell'adunanza da altra persona
anche estranea al condominio che non sia l'Amministratore, con delega scritta
anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe
ad una stessa persona.
Qualora l'Unità Immobiliare appartenga indivisamente a più persone queste
hanno diritto ad un solo rappresentante designato dagli interessati e nel caso di più
designazioni si ha riguardo a quella che proviene dalla quota maggiore e in
difetto di tale evento provvederà il Presidente dell' Assemblea con sorteggio.
ART. 12 °-- La validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi
dell'Art.1136 del C.C. si accerta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta
1a durata anche se la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno
venga prorogata al giorno successivo quando ne siano stati avvertiti i condomini
nel!'avviso di convocazione.
ART. 13° •· Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige regolare verbale che deve contenere:
A) il luogo, la data e l' ordine del giorno dell'adunanza;
B) il cognome e il nome dei condomini intervenuti e dei loro rappresentanti
con le indicazioni delle rispettive unità immobiliarie;
C) la scelta del Presidente e del Segretario e la constatazione della validità dell'adunanza;
D) un sintetico resoconto della discussione e del testo della maggioranza ottenuta da ciascuna.
Il verbale deve essere trascritto entro tre giorni nell'apposito registro e deve
essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dall'Amministratore e deve rimanere
a disposizione dei condomini presso l'Amministratore nei successivi quindici giorni,
trascorsi i quali, in mancanza di reclami avanti l'Autorità Giudiziaria, esso si riterrà
approvato, salvo il disposto dell'Art.1137 del C.C.
Le deliberazioni dell'Assemblea, ai senzi.dell'Art.113 7, diverranno esecutive nei confronti
degli assenti so1o dopo 30 gg. da1la data di comunicazione. Copia conforme del
verbale deve essere rilasciata dall'Amministratore al condomino che ne faccia richiesta
e ne paghi le spese entro cinque giorni dalla richiesta.
ART. 14° •· L' Assemblea Ordinaria delibera di norma sui seguenti argomenti:
A) nomina e revoca dell'Amministratore;
B) eventuali modifiche del presente Regolamento;
C) sull'approvazione del rendiconto di gestione del precedente anno, del bilancio
preventivo, della regolarità del progetto di ripartizione delle spese e del saldo del fondo comune;
D) sull'impiego degli eventuali residui attivi di gestione e delle rendite eventuali di beni comuni ;
E) sulle spese di carattere straordinario, sull'eventuale costituzione del fondo di riserva
e sui prelevamenti;
F) sulle norme alle quali tutti i condomini devono attenersi a tutela della reciproca
tranquillità e del buon stato delle cose comuni;
G) alla nomina di una Commissione di controllo;
H) alla nomina dì un Comitato addetto alle attività ricreative;
I) alla determinazione del compenso che il Comitato dovrà pagare per l'utilizzo
delle attrezzature e delle strutture condominiali,
ART. I 5° -- Ai senzi dell'Art. IO Legge 392/78 i conduttori delle singole unità abitative
hanno diritto al voto, in luogo dei rispettivi proprietari di appartamenti locati,
nelle delibere delle Assemblee condominiali relative alle modificazioni dei servizi comuni.


T I T O LO V - RIPARTIZIONE SPESE


ART. 16° -· La ripartizione delle spese per i servizi, per le ripartizioni ordinarie e
straordinarie, approvvigionamenti vari luce elettrica, manutenzione piscina e campo da
tennis, in sostanza tutte lespese di carattere generale, sarà effettuata, no all'eventuale
decisione contraria con la quale si potranno ripartire in relazione ai valori millesimali
delle singole U. I., equamente e pro quota dividendo le spese per le singole unità abitative.

T I T O LO VI - PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI ESERCIZIO


ART. 17° -- Entro il mese di Gennaio di ciascun anno l'Assemblea deve, esaminare,
per l'approvazione, il preventivo delle spese presunte con la determinazione del
contributo annuale che ciascun proprietario di unità abitativa è tenuto a versare per
la costituzione del fondo comune cui l'Amministratore attingerà per far fronte alle spese.
Le quote condominiali verranno ripartite in quattro rate uguali, da pagarsi entro la fine
dei mesi di Febbraio , Marzo, Aprile e Maggio. Trascorsi sette giorni dalla
scadenza di ogni singola quota, l'Amministratore dovrà provvedere a quanto necessario
per il recupero delle somme. . , Trascorsi sette giorni dalla scadenza il condomino
sarà ritenuto moroso e senza alcun preavviso l'Amministratore applicherà una penale
prevista per legge. Il ricavato delle penali sarà accreditato sul fondo comune.
ART. 18° -- Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, per spese
imprevedibili ad esigenze speciali può essere costituito un fondo di riserva sotto
forma di supplemento ai contributi ordinari.
Entro il mese dì Gennaio di ciascun anno, l'Assemblea deve esaminare per
l'approvazione il rendiconto di esercizio dell'anno precedente redatto a cura
dell'Amministratore nonchè i conteggi di conguaglio in dare e in avere di ciascun
condomino e le situazioni di saldo contabile dei fondi comuni e di riserva.
ART.19° -- Tutti i movimenti di cassa devono essere effettuati dall.Amministratore
utilizzando un c/c bancario presso un Istituto di Credito scelto dall' Amministratore-
comunicato al'l Assemblea condominiale.


T I T O L O VII -- DISCIPLINA INTERNA



ART. 200 •· Chi intende affittare la propria unità abitativa, deve darne avviso scritto
all'Amministratore, indicando il nome, il cognome e la professione dell'inquilino e
prendendo impegno che il subentrato si obblighi alla rigorosa osservanza del presente
 Regolamento. Resta ferma la responsabilità solidale del locatore per le spese ... condominiali.
ART. 21 ° -- Il condomino deve notificare all'Amministratore il suo domicilio ; in difetto
si intenderà domiciliato nella propria unità abitativa del residence e non potrà reclamare
in caso di mancato recapito di ogni e qualsiasi comunicazione da parte dell'Amministratore.
ART 22° -- I proprietari non potranno destinare le loro singole Unità Immobiliari ad uso
di ristorante, pensione, affitta camere, gabinetti per la cura di malattie infettive, scuole di canto,
di ballo e musica, sedi di partiti, associazioni o movimenti politici, uffici pubblici, scuole
in genere, colonie, alloggi temporanei, case famiglia e comunque di fame uso contrario
alla tranquillità, al buon costume, alla moralità ed all'igiene.
Ciascun condomino dovrà astenersi da qualsiasi godimento o attività che possa arrecare
danno. o pericolo alle cose e alle persone per effetto di esalazioni, rumori, sostanze nocive
ART.23°-: I condomini ed i loro locatari sono tenuti a comportarsi da persone educate
e civili osservando reciproco rispetto le nonne del buon vicinato e sarà rispettato il diritto
al riposo diurno e notturno tenuto conto ovviamente che le singole unità abitative
saranno abitate generalmente nel periodo estivo e per uso di villeggiatura.
In tali strutture sportive sono comunque vietati gli schiamazzi e l'uso di essi dovrà essere
svolto sempre nei limiti. di reciproco rispetto e senso civico.
E' vietato l'uso delle piscine e delle strutture sportive dalle ore 14,30 alle orel6,00.
I genitori devono sorvegliare i loro bambini in modo che questi non abbiano ad arrecare
danni alla proprietà comune o disturbo e molestia o quant'altro.
E' vietato inoltre, lasciare nelle pani comuni in genere mezzi ed oggetti ingombranti
e che possono disturbare il godimento degli altri condomini,
ART. 24° -- Tutti i condomini sono tenuti alla rigorosa osservanza delle norme
di igiene e sanitarie di legge che si intendono qui richiamate.
Eventuali animali domestici, cani, gatti, etc. debbono èssere tenuti nelle proprie unìtà
abitative e corti annesse.
Al di fuori delle stesse devono essere tenuti al guinzaglio e con museruola.
E' fatto assoluto divieto di ingresso alle piscine ed alle attrezzature sportive a cani, gatti,
ed altri animali.
ART. 25° - Se a qualsiasi titolo il condomino procede alla vendita o al frazionamento
della propria Unità Immobiliare deve esibire all' Amministratore copia autentica del
relativo atto .
ART. 26° -- A tutti j condomini e loro locatari è vietato: gettare negli acquai. nei vasi
 W.C. materiale ed oggetti che possano ingombrare le tubazione; gettare acqua,
 immondizie, rifiuti o qualsiasi altra cosa dalle finestre o dai balconi immettendoli nelle
stradelle o infrastrutture comuni;
Tenere conigli, polli, ed altre bestie che possono provocare molestia al vicinato;
fare rumori, canti, suonare dalle ore 24 alle ore 7; effettuare lavori nelle unità abitative
e nelle aree di pertinenza dal IO Luglio al 31
Agosto, salvo documentata urgenza degli stessi; destinare le aree di pertinenza di
ciascuna unità a deposito di qualsiasi materiale, é fatto altresì obbligo di tenere
tali aree pulite da erbacce, rovi e quant'altro arrechi danno al decoro del complesso
 condominiale.
ART. 27° -- Durante tutte le rimanenti ore del giorno e della sera è fatto obbligo
di tenere gli apparecchi radio, stereo, televisivi a tono moderato in modo da non
arrecare disturbo ai vicini.
E' vietato altresì fare sosta con automezzi sulle strade comuni che non sia motivata
da esigenze di carico e scarico di mobili o da esecuzione di lavori di riparazione negli edifici.
TITOLO VIII - SANZIONI ..
ART. 28° -· Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento ed a quelle
deliberate dall'Assemblea, l'Assemblea dovrà invitare per iscritto il condomino
responsabile ad osservare le suddette norme.
Se dovesse rinnovarsi l'infrazione l'Amministratore dovrà applicare un sanzione pecuniaria
non inferiore alle L. 10.000 (diecimila) e non superiore alle L. 100.000 (centomila)
da accreditarsi al fondo di riserva o, in mancanza, al fondo comune, salva la responsabilità
del trasgressore a termini di legge.


TITO LO IX ·· COMMISSIONE


ART. 29° -- La Commissione nominata nell'Assemblea Ordinaria è formata da n.5
(cinque) membri, resta in carica un anno ed è scelta tra i condomini.
ART. 30° -- Il compito di tale Commissione è quello di verificare che gli eventuali
inquilini abbiano i requisiti di moralità, decoro e socialità necessari per potere
risiedere all'interno del complesso Condominiale.
ART. 31° -- Le decisioni prese dalla Commissione vengono approvate a maggioranza
ed eventuali votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto. La Commissione viene
riunita dall'Amministratore che la presiede e non ha diritto al voto. I condomini facente parte
della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso.


TITOLO X --COMITATO


ART. 32° -- Il Comitato addetto alle attività ricreative, è nominato nell'Assemblea
Ordinaria, è formato da n. 5 (cinque) membri, resta in carica un anno ed è scelto tra i condomini.
ART. 33° -- Il compito di tale Comitato è quello di redigere una proposta di attività
ricreativa da effettuare all'interno del complesso Condominiale. Tale proposta dovrà
pervenire entro il 3 I Dicembre di ogni anno all'Amministratore che, contestualmente
alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ne trasmetterà copia ai singoli condomini.
Il condomino che intende partecipare a tale attività, farà pervenire al Comitato la ·
propria adesione e l'eventuale quota nei tempi e nelle modalità previste dal Comitato stesso .
ART: 34° - Le attività ricreative dovranno svolgersi nel rispetto di questo Regolamento
ed in particolare degli orari. Particolari deroghe possono essere concesse per i giorni prefestivi e festivi.
ART. 35° .. Il Comitato resta responsabile delle strutture e delle attrezzature
condominiali quando le stesse sono a loro affidate per le attività ricreative. Tali attività. dovranno
svolgersi negli orari di chiusura delle piscine.
ART. 36° •· Il condomino che non ha aderito alle iniziative del Comitato, non potrà utilizzare
le strutture condominali quando le stesse saranno oggetto di attività organizzata.
ART. 37° ;,: L':Amministratore non. potrà fare parte di tale Comitato ed i condomini facentene
parte non hanno diritto ad alcun compenso. Il Comitato a fine anno farà un resoconto delle
attività e dei costi. Eventuali rimanenze di cassa verranno utilizzate dal Comitato
 per l'anno successivo.


TITOLO XII ·· RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

-
ART. 38° - Il presente regolamento, con le eventuali modifiche o aggiunte, vincola la proprietà
degli appartamenti e dei locali tutti in genere ed è obbligatorio_ per tutti i proprietari,
loro locatari, successori e comunque loro aventi causa per qualsiasi titolo.
Ad esso si dovrà fare riferimento in tutti i contratti o atti traslativi e dichiarativi di proprietà
di parti dell'immobile stesso.
Per quanto non regolato nel presente Regolamento si fà richiamo alle disposizioni del vigente
Codice Civile in materia.
Si approvano e si sottoscrivono n. 11 (undici) titoli e n. 38 (trentotto) articoli.