"RESIDENCE GOLDEN HILL 3" CONTRADA BURGIO"
T I T O L O I -- COSTITUZIONE
ART. l -- Costituzione del Condomìnio
E' costituito il condominio
relativamente alle sottoelencate parti
comuni a tutti i condomini nel residence
realizzato dalla CO.E.S.I.
S.R.L. -- COSTRUZIONI EDILIST RADALI INDUSTRIALI S.R.L. --
In territorio
di TRABIA Contrada Burgio, foglio 13 particelle 16-- l 9--57--11O,
giusta piano
di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di
Trabia con delibera n. 6 del 1/2/ 19 80
Il residence nel complesso è costituito da n. lotti sui
quali sono state realizzate villette con diverse
unità abitative ed
ognuna di tali unità con corte annessa. I proprietari di ogni singola
unità abitativa
fanno parte del condominio.
Ogni persona fisica, società o ente chiamato condominio può
essere proprietario di una o più unità immobiliare.
Ciascun condomino è obbligato a sottostare a quanto stabilito nel
presente regolan1ento sia in via
reale che personale e tanto in proprio
che per i suoi successori o aventi causa per qualsiasi titolo.
T I T O LO Il -- PARTI COMUNI
ART. 2 -- Comproprietà
Sono di proprietà comune
indivisibile ed irrinunciabile a tutti i
condomini :
a) le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere, la fossa IMO F,
le condutture idriche,
elettriche e telefoniche, l'impianto di
illuminazione.
b) E' riservato esclusivamente ai condomini del GOLDEN HILL 3 l'uso
,delle due
piscine costruite a valle del Residence. L'uso delle due
piscine e del campo da tennis verrà
devoluto, da parte della COESI, con
atto di liberalità e in perpetuo, esclusivamente
ai condomini del
residence GOLDEN H1LL 3. Detto uso perpetuo avviene così come
dette
strutture risultano realizzate e recintate e che verranno indicate in
apposita piantina
allegata al regolamento condominiale.
c) Le opere le installazioni, i manufatti di qualsiasi genere con
esclusione di quanto escluso
per titolo e atti richiamati in esso è per
legge.
d) Sono di proprietà individuale ed esclusiva del condomino le singole
unità immobiliari
ed i loro annessi, le tubazioni, scarichi, condutture
fino al congiungimento con quelle generale
comuni e quindi sono a
carico di ciascun condomino le loro manutenzioni e riparazioni anche
per prevenire e riparare eventuali danni a terzi.
L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di una unità immobiliare si
intendono efficaci di diritto
solo per la quota delle parti
dell'edificio di stretta competenza di detta unità, i1nmobiliare
di
esclusiva proprietà del condominio.
Ciascun condominio non potrà apportare alla singola unità abitativa
trasfomazioni che
possono alterare
l'aspetto architettonico e cosi i singoli condomini hanno l'obbligo dì
rispettare le
deliberazioni dell'assemblea circa la conservazione delle
singole unità abitative in perfetta
uniformità di consistenza ed
estetica con il complesso intero.
T I T O L O III •• AMMINISTRAZIONE
ART. 3° •· L,amministrazione del
condominio per quanto riguarda le
parti ed i servizi
generali è affidata ad un Amministratore nominato
annualmente dall' Assemblea tra tutti i
condomini o tra terzi estranei
al condominio a titolo gratuito, salvo diversa
disposizione
dell'Assemblea, ed è rieleggibile, ma può essere revocato
dall'Assemblea
in qualunque tempo. ·..
ART. 4°-- Nei limiti delle attribuzioni stabilite dal vigente codice
civile l'Amministratore
ha la rappresentanza di tutti i condomini e può
agire in giudizio contro i condomini stessi
e contro terzi.
ART. 5° -- L'Amninistratore deve eseguire le delibere dell'Assemblea e
curare l'osservanza
del presente regolamento, vigilare sul buon
andamento generale e stilla manutenzione
delle cose comuni. Egli ha
l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta
l'anno
nel mese di gennaio sopratutto per la presentazione e
l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno trascorso e di
assemblee straordinarie,
l'Amministratore potrà convocarle quando lo
riterrà necessario o quando verranno
richieste da almeno due condomini
che rappresentino almeno un sesto delle singole
unità abitative.
ART. 6° -- L' Amministratore deve riscuotere i contributi dei condomini
ed erogare
le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e per l'esercizio
delle cose comuni.
ART. 7° -- L'Amministratore deve tenere tutte le quietanze e spese
giustificative relative
ad ogni pagamento effettuato nonchè il registro
dei verbali, il libro di cassa,
l'elenco dei proprietari con le loro
indicazioni anagrafiche e gli estremi del titolo di acquisto
delle
unità immobiliari (tale elenco sarà fornito per la prima volta dalla
ditta costruttrice),
un inventario delle cose mobili e delle
attrezzature di proprietà comune. .
ART. 8° -- L'Amministratore può provvedere a far eseguire opere di
carattere urgente
di manutenzione straordinaria con ì fondi di cui
infra si dirà ma in tal caso deve
riferire all' Assemblea alla prima
convocazione.
ART. 9° -- L'Amministratore alla fine di ciascun esercizio deve rendere
conto
all'Assemblea della sua gestione. Tale obbligo gli compete anche
nel caso di revoca
oppure di dimissioni nel corso dell'esercizio e deve
essere eseguito entro quindici
giorni dalla revoca o dimissioni.
Per quanto non previsto, sulla attribuzione
all'Amministratore di
condominio, valgono le norme di cui agli Art.1129 e segg.
TITOLO IV-,ASSEMBLEA
ART. 1 O° L'Assemblea si
deve riunire, in via ordinaria, non
oltre trenta giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, che si
chiude annualmente i-l 31 Dicembre,
per l'esame e per l'approvazione
del rendiconto e del bilancio preventivo ed
annesso progetto di
ripartizione delle contribuzioni. L'Assemblea è convocata a cura
dell'Amministratore mediante avviso individuale da inviarsi a mezzo
lettera raccomandata
almeno cinque giorni prima della data fissata.
All'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria devono essere
allegate copie
del rendiconto, del bilancio di previsione e del riparto
delle spese.
Tale avviso può essere anche notificato a mani del condominio o di un
proprio
familiare convivente che dovrà sottoscrivere una copia per
ricevuta.
L' avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, gli
argomenti da
sottoporre all'Assemblea e la data della eventuale adunanza in seconda
convocazione
da fissarsi a norma dell'Art. 1136 del C.C.
Nel caso manchi I' Amministratore e nel caso che questi non provveda
alla
convocazione dell'Assemblea straordinaria entro dieci giorni dalla
richiesta,
l'Assemblea può essere .,. convocata ad iniziativa di
ciascun condomino
ART.11° -•-l convenuti all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria,
trascorsi quindici minuti
dall'ora fissata, nomineranno di volta in
volta un Presidente ed un Segretario,
scegliendoli fra i partecipanti
alla riunione escluso l'Arnnunistratore.
Ogni condomino ha il diritto di farsi rappresentare nell'adunanza da
altra persona
anche estranea al condominio che non sia
l'Amministratore, con delega scritta
anche in calce all'avviso di
convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe
ad una stessa
persona.
Qualora l'Unità Immobiliare appartenga indivisamente a più persone
queste
hanno diritto ad un solo rappresentante designato dagli
interessati e nel caso di più
designazioni si ha riguardo a quella che
proviene dalla quota maggiore e in
difetto di tale evento provvederà il
Presidente dell' Assemblea con sorteggio.
ART. 12 °-- La validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi
dell'Art.1136 del C.C. si accerta al principio dell'adunanza ed è
efficace per tutta
1a durata anche se la discussione degli argomenti
posti all'ordine del giorno
venga prorogata al giorno successivo quando
ne siano stati avvertiti i condomini
nel!'avviso di convocazione.
ART. 13° •· Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige regolare
verbale che deve contenere:
A) il luogo, la data e l' ordine del giorno
dell'adunanza;
B) il cognome e il nome dei condomini intervenuti e
dei loro
rappresentanti
con le indicazioni delle rispettive unità immobiliarie;
C) la scelta del Presidente e del Segretario e la
constatazione della
validità dell'adunanza;
D) un sintetico resoconto della discussione e del
testo della
maggioranza ottenuta da ciascuna.
Il verbale deve essere trascritto entro tre giorni nell'apposito
registro e deve
essere firmato dal Presidente, dal Segretario e
dall'Amministratore e deve rimanere
a disposizione dei condomini
presso l'Amministratore nei successivi quindici giorni,
trascorsi i
quali, in mancanza di reclami avanti l'Autorità Giudiziaria, esso si
riterrà
approvato, salvo il disposto dell'Art.1137 del C.C.
Le deliberazioni dell'Assemblea, ai senzi.dell'Art.113 7, diverranno
esecutive nei confronti
degli assenti so1o dopo 30 gg. da1la data di
comunicazione. Copia conforme del
verbale deve essere rilasciata
dall'Amministratore al condomino che ne faccia richiesta
e ne paghi le
spese entro cinque giorni dalla richiesta.
ART. 14° •· L' Assemblea Ordinaria delibera di norma sui seguenti
argomenti:
A) nomina e revoca dell'Amministratore;
B) eventuali modifiche del presente
Regolamento;
C) sull'approvazione del rendiconto di
gestione del precedente anno,
del bilancio
preventivo, della regolarità del progetto di ripartizione delle spese e
del saldo del fondo comune;
D) sull'impiego degli eventuali residui
attivi di gestione e delle
rendite eventuali di beni comuni ;
E) sulle spese di carattere straordinario,
sull'eventuale costituzione
del fondo di riserva
e sui prelevamenti;
F) sulle norme alle quali tutti i condomini
devono attenersi a tutela
della reciproca
tranquillità e del buon stato delle cose comuni;
G) alla nomina di una Commissione di
controllo;
H) alla nomina dì un Comitato addetto alle
attività ricreative;
I) alla determinazione del compenso che il
Comitato dovrà pagare per
l'utilizzo
delle attrezzature e delle strutture condominiali,
ART. I 5° -- Ai senzi dell'Art. IO Legge 392/78 i conduttori delle
singole unità abitative
hanno diritto al voto, in luogo dei rispettivi proprietari di
appartamenti locati,
nelle delibere delle Assemblee condominiali
relative alle modificazioni dei servizi comuni.
T I T O LO V - RIPARTIZIONE SPESE
ART. 16° -· La
ripartizione delle spese per i servizi, per le
ripartizioni ordinarie e
straordinarie, approvvigionamenti vari luce elettrica, manutenzione
piscina e campo da
tennis, in sostanza tutte lespese di carattere generale, sarà
effettuata, no all'eventuale
decisione contraria con la quale si
potranno ripartire in relazione ai valori millesimali
delle singole U.
I., equamente e pro quota dividendo le spese per le singole unità
abitative.
T I T O LO VI - PREVENTIVO E CONSUNTIVO DI ESERCIZIO
ART. 17° -- Entro il
mese di Gennaio di ciascun anno l'Assemblea deve,
esaminare,
per l'approvazione, il preventivo delle spese presunte con
la determinazione del
contributo annuale che ciascun proprietario di
unità abitativa è tenuto a versare per
la costituzione del fondo comune
cui l'Amministratore attingerà per far fronte alle spese.
Le quote condominiali verranno ripartite in quattro rate uguali, da
pagarsi entro la fine
dei mesi di Febbraio , Marzo, Aprile e Maggio. Trascorsi sette giorni
dalla
scadenza di ogni singola quota, l'Amministratore dovrà provvedere
a quanto necessario
per il recupero delle somme. . , Trascorsi sette
giorni dalla scadenza il condomino
sarà ritenuto moroso e senza alcun
preavviso l'Amministratore applicherà una penale
prevista per legge. Il
ricavato delle penali sarà accreditato sul fondo comune.
ART. 18° -- Per provvedere alle opere di manutenzione
straordinaria,
per spese
imprevedibili ad esigenze speciali può essere costituito un
fondo di riserva sotto
forma di supplemento ai contributi ordinari.
Entro il mese dì Gennaio di ciascun anno, l'Assemblea deve esaminare per
l'approvazione il rendiconto di esercizio dell'anno precedente redatto
a cura
dell'Amministratore nonchè i conteggi di conguaglio in dare e in
avere di ciascun
condomino e le situazioni di saldo contabile dei fondi
comuni e di riserva.
ART.19° -- Tutti i movimenti di cassa devono essere
effettuati
dall.Amministratore
utilizzando un c/c bancario presso un Istituto di
Credito scelto dall' Amministratore-
comunicato al'l Assemblea
condominiale.
T I T O L O VII -- DISCIPLINA INTERNA
ART. 200 •· Chi intende affittare
la propria unità abitativa, deve
darne avviso scritto
all'Amministratore, indicando il nome, il cognome
e la professione dell'inquilino e
prendendo impegno che il subentrato
si obblighi alla rigorosa osservanza del presente
Regolamento. Resta
ferma la responsabilità solidale del locatore per le spese ...
condominiali.
ART. 21 ° -- Il condomino deve notificare all'Amministratore il suo
domicilio ; in difetto
si intenderà domiciliato nella propria unità
abitativa del residence e non potrà reclamare
in caso di mancato
recapito di ogni e qualsiasi comunicazione da parte dell'Amministratore.
ART 22° -- I proprietari non potranno destinare le loro singole Unità
Immobiliari ad uso
di ristorante, pensione, affitta camere, gabinetti
per la cura di malattie infettive, scuole di canto,
di ballo e musica,
sedi di partiti, associazioni o movimenti politici, uffici pubblici,
scuole
in genere, colonie, alloggi temporanei, case famiglia e comunque
di fame uso contrario
alla tranquillità, al buon costume, alla moralità
ed all'igiene.
Ciascun condomino dovrà astenersi da qualsiasi godimento o attività che
possa arrecare
danno. o pericolo alle cose e alle persone per effetto
di esalazioni, rumori, sostanze nocive
ART.23°-: I condomini ed i loro locatari sono tenuti a comportarsi da
persone educate
e civili osservando reciproco rispetto le nonne del
buon vicinato e sarà rispettato il diritto
al riposo diurno e notturno
tenuto conto ovviamente che le singole unità abitative
saranno abitate
generalmente nel periodo estivo e per uso di villeggiatura.
In tali strutture sportive sono comunque vietati gli schiamazzi e l'uso
di essi dovrà essere
svolto sempre nei limiti. di reciproco rispetto e
senso civico.
E' vietato l'uso delle piscine e delle strutture sportive dalle ore
14,30 alle orel6,00.
I genitori devono sorvegliare i loro bambini in
modo che questi non abbiano ad arrecare
danni alla proprietà comune o
disturbo e molestia o quant'altro.
E' vietato inoltre, lasciare nelle pani comuni in genere mezzi ed
oggetti ingombranti
e che possono disturbare il godimento degli altri
condomini,
ART. 24° -- Tutti i condomini sono tenuti alla rigorosa osservanza
delle norme
di igiene e sanitarie di legge che si intendono qui
richiamate.
Eventuali animali domestici, cani, gatti, etc. debbono èssere tenuti
nelle proprie unìtà
abitative e corti annesse.
Al di fuori delle stesse devono essere tenuti al guinzaglio e con
museruola.
E' fatto assoluto divieto di ingresso alle piscine ed alle attrezzature
sportive a cani, gatti,
ed altri animali.
ART. 25° - Se a qualsiasi titolo il condomino procede alla vendita o al
frazionamento
della propria Unità Immobiliare deve esibire all' Amministratore copia
autentica del
relativo atto .
ART. 26° -- A tutti j condomini e loro locatari è vietato: gettare
negli acquai. nei vasi
W.C. materiale ed oggetti che possano ingombrare
le tubazione; gettare acqua,
immondizie, rifiuti o qualsiasi altra cosa
dalle finestre o dai balconi immettendoli nelle
stradelle o
infrastrutture comuni;
Tenere conigli, polli, ed altre bestie che possono provocare molestia
al vicinato;
fare rumori, canti, suonare dalle ore 24 alle ore 7;
effettuare lavori nelle unità abitative
e nelle aree di pertinenza dal
IO Luglio al 31
Agosto, salvo documentata urgenza degli stessi; destinare le aree di
pertinenza di
ciascuna unità a deposito di qualsiasi materiale, é fatto
altresì obbligo di tenere
tali aree pulite da erbacce, rovi e
quant'altro arrechi danno al decoro del complesso
condominiale.
ART. 27° -- Durante tutte le rimanenti ore del giorno e della sera è
fatto obbligo
di tenere gli apparecchi radio, stereo, televisivi a tono
moderato in modo da non
arrecare disturbo ai vicini.
E' vietato altresì fare sosta con automezzi sulle strade comuni che non
sia motivata
da esigenze di carico e scarico di mobili o da esecuzione
di lavori di riparazione negli edifici.
TITOLO VIII - SANZIONI ..
ART. 28° -· Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento ed a
quelle
deliberate dall'Assemblea, l'Assemblea dovrà invitare per
iscritto il condomino
responsabile ad osservare le suddette norme.
Se dovesse rinnovarsi l'infrazione l'Amministratore dovrà applicare un
sanzione pecuniaria
non inferiore alle L. 10.000 (diecimila) e non
superiore alle L. 100.000 (centomila)
da accreditarsi al fondo di
riserva o, in mancanza, al fondo comune, salva la responsabilità
del
trasgressore a termini di legge.
TITO LO IX ·· COMMISSIONE
ART. 29° -- La Commissione
nominata nell'Assemblea Ordinaria è formata
da n.5
(cinque) membri, resta in carica un anno ed è scelta tra i
condomini.
ART. 30° -- Il compito di tale Commissione è quello di verificare che
gli eventuali
inquilini abbiano i requisiti di moralità, decoro e
socialità necessari per potere
risiedere all'interno del complesso
Condominiale.
ART. 31° -- Le decisioni prese dalla Commissione vengono approvate a
maggioranza
ed eventuali votazioni vengono effettuate a scrutinio
segreto. La Commissione viene
riunita dall'Amministratore che la
presiede e non ha diritto al voto. I condomini facente parte
della Commissione non hanno diritto ad alcun compenso.
TITOLO X --COMITATO
ART. 32° -- Il Comitato addetto
alle attività ricreative, è nominato
nell'Assemblea
Ordinaria, è formato da n. 5 (cinque) membri, resta in
carica un anno ed è scelto tra i condomini.
ART. 33° -- Il compito di tale Comitato è quello di redigere una
proposta di attività
ricreativa da effettuare all'interno del complesso
Condominiale. Tale proposta dovrà
pervenire entro il 3 I Dicembre di
ogni anno all'Amministratore che, contestualmente
alla convocazione
dell'Assemblea Ordinaria, ne trasmetterà copia ai singoli condomini.
Il
condomino che intende partecipare a tale attività, farà pervenire al
Comitato la ·
propria adesione e l'eventuale quota nei tempi e nelle
modalità previste dal Comitato stesso .
ART: 34° - Le attività ricreative dovranno svolgersi nel rispetto di
questo Regolamento
ed in particolare degli orari. Particolari deroghe
possono essere concesse per i giorni prefestivi e festivi.
ART. 35° .. Il Comitato resta responsabile delle strutture e delle
attrezzature
condominiali quando le stesse sono a loro affidate per le attività
ricreative. Tali attività. dovranno
svolgersi negli orari di chiusura
delle piscine.
ART. 36° •· Il condomino che non ha aderito alle iniziative del
Comitato, non potrà utilizzare
le strutture condominali quando le
stesse saranno oggetto di attività organizzata.
ART. 37° ;,: L':Amministratore non. potrà fare parte di tale Comitato
ed i condomini facentene
parte non hanno diritto ad alcun compenso. Il
Comitato a fine anno farà un resoconto delle
attività e dei costi.
Eventuali rimanenze di cassa verranno utilizzate dal Comitato
per
l'anno successivo.
TITOLO XII ·· RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
-
ART. 38° - Il presente
regolamento, con le eventuali modifiche o
aggiunte, vincola la proprietà
degli appartamenti e dei locali tutti in
genere ed è obbligatorio_ per tutti i proprietari,
loro locatari,
successori e comunque loro aventi causa per qualsiasi titolo.
Ad esso si dovrà fare riferimento in tutti i contratti o atti
traslativi e dichiarativi di proprietà
di parti dell'immobile stesso.
Per quanto non regolato nel presente Regolamento si fà richiamo alle
disposizioni del vigente
Codice Civile in materia.
Si approvano e si sottoscrivono n. 11 (undici) titoli e n. 38
(trentotto) articoli.